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[1]Il personale daziario delle quattro cessate amministrazioni statali di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, che era iscritto all'Opera di previdenza prima dell'andata in vigore del R. decreto 13 gennaio 1924, n. 187, rimane iscritto all'Opera stessa, ma e' soggetto al contributo dell'1.40 per cento sul solo stipendio a partire dalla data in cui ha avuto luogo il rispettivo passaggio dalla dipendenza dello Stato a quella del Governatorato di Roma, o delle altre tre sopramenzionate amministrazioni comunali.

[2]Rimane fermo per il periodo precedente a tale passaggio il calcolo dei contributi eseguito in base all'art. 8 del testo unico approvato con R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

Testo in vigore dal 24 giugno 1927 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1927-06-16;969~art1 · fonte del testo