Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1927 al 16 dicembre 2009. 239 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Ai funzionari aventi diritto alla normale pensione vitalizia, che siano collocati a riposo con decorrenza dal 1° gennaio 1928 in poi, e' concesso l'aumento di un decimo sull'indennita' di buonuscita liquidata in base all'art. 5 (comma 1°) del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 34 (convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898) se il servizio ritenuto valido agli effetti dell'indennita' stessa supera gli anni trenta; se e' superiore agli anni trentacinque l'aumento e' di 2 decimi; e se sorpassa gli anni 39 e mesi 6 l'aumento e' di 3 decimi.
tolto: Durante il periodo di aspettativa per malattia, o per riduzione di quadri, e' dovuto all'Opera di previdenza il contributo sull'assegno, o su quella parte di stipendio, che si corrisponde al funzionario civile o militare. Agli effetti della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, tale periodo, se verificatosi dopo l'iscrizione del funzionario all'Opera di previdenza, viene computato per meta'.
tolto: Ai funzionari cessati dal servizio con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1928 si applicano le disposizioni in vigore alla data della loro cessazione dal servizio.
tolto: Gli ufficiali richiamati in servizio, che maturino il diritto ad una indennita' di buonuscita superiore a quella gia' liquidata, potranno percepire la differenza al termine del richiamo in servizio.
tolto: La nuova liquidazione sara' fatta in base alle stesse norme legislative con le quali si provvide alla liquidazione originaria.
tolto: L'indennita' di buonuscita, non richiesta entro cinque anni dalla cessazione dal servizio del funzionario civile o militare, si prescrive.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1927-06-16;969~art9 · fonte del testo