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[1]Gli assegni vitalizi sui fondi della Cassa sovvenzioni sono Concessi mediante concorso per titoli:

[2]1° ad ex impiegati civili dello Stato cessati dal servizio anteriormente al 1° febbraio 1918 per infermita' o eta' avanzata senza diritto a pensione;

[3]2° ai seguenti superstiti di impiegati civili dello Stato cessati dal servizio anteriormente alla data predetta:

  • a)vedove senza pensione;
  • b)prole orfana senza pensione (figli minorenni, orfani e orfane maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, figlie nubili maggiorenni dopo il compimento del 40° anno di eta') purche' il matrimonio dell'autore non sia avvenuto dopo l'abbandono del servizio attivo;
  • c)i genitori.

[4]Un quarto dei posti messi a concorso puo' essere conferito ad ex impiegati civili dello Stato cessati dal servizio dopo il 1° febbraio 1918, ed ai loro superstiti indicati nel comma precedente, senza pensione o diritto ad assegno a carico dell'Opera di previdenza.

Testo in vigore dal 24 giugno 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-16;969~art10 · fonte del testo