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[1]Gli assegni vitalizi sui fondi della Cassa sovvenzioni sono Concessi mediante concorso per titoli:
[2]1° ad ex impiegati civili dello Stato cessati dal servizio anteriormente al 1° febbraio 1918 per infermita' o eta' avanzata senza diritto a pensione;
[3]2° ai seguenti superstiti di impiegati civili dello Stato cessati dal servizio anteriormente alla data predetta:
- a)vedove senza pensione;
- b)prole orfana senza pensione (figli minorenni, orfani e orfane maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, figlie nubili maggiorenni dopo il compimento del 40° anno di eta') purche' il matrimonio dell'autore non sia avvenuto dopo l'abbandono del servizio attivo;
- c)i genitori.
[4]Un quarto dei posti messi a concorso puo' essere conferito ad ex impiegati civili dello Stato cessati dal servizio dopo il 1° febbraio 1918, ed ai loro superstiti indicati nel comma precedente, senza pensione o diritto ad assegno a carico dell'Opera di previdenza.
Testo in vigore dal 24 giugno 1927 al 16 dicembre 2009
