Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1927 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Ai funzionari aventi diritto alla normale pensione vitalizia, che siano collocati a riposo con decorrenza dal 1° gennaio 1928 in poi, e' concesso l'aumento di un decimo sull'indennita' di buonuscita liquidata in base all'art. 5 (comma 1°) del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 34 (convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898) se il servizio ritenuto valido agli effetti dell'indennita' stessa supera gli anni trenta; se e' superiore agli anni trentacinque l'aumento e' di 2 decimi; e se sorpassa gli anni 39 e mesi 6 l'aumento e' di 3 decimi.

[2]Durante il periodo di aspettativa per malattia, o per riduzione di quadri, e' dovuto all'Opera di previdenza il contributo sull'assegno, o su quella parte di stipendio, che si corrisponde al funzionario civile o militare. Agli effetti della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, tale periodo, se verificatosi dopo l'iscrizione del funzionario all'Opera di previdenza, viene computato per meta'.

[3]Ai funzionari cessati dal servizio con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1928 si applicano le disposizioni in vigore alla data della loro cessazione dal servizio.

[4]Gli ufficiali richiamati in servizio, che maturino il diritto ad una indennita' di buonuscita superiore a quella gia' liquidata, potranno percepire la differenza al termine del richiamo in servizio.

[5]La nuova liquidazione sara' fatta in base alle stesse norme legislative con le quali si provvide alla liquidazione originaria.

[6]L'indennita' di buonuscita, non richiesta entro cinque anni dalla cessazione dal servizio del funzionario civile o militare, si prescrive.

Testo in vigore dal 24 giugno 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-16;969~art9 · fonte del testo