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Il Regio avvocato generale militare sottoporra' le documentate domande, presentate a norma degli articoli 9 e 10, al giudizio della commissione di cui all'art. 14 del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, dopo averle completate con un proprio rapporto informativo sul servizio prestato da ciascun ufficiale con funzioni giudiziarie o di cancelleria, con il certificato penale generale e con ogni altra informazione che abbia ritenuto di assumere sul conto degli aspiranti medesimi.
Testo in vigore dal 8 agosto 1940 al 9 ottobre 2010
