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[1]Gli ufficiali delle categorie in congedo del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica in servizio, al 31 dicembre 1939-XVIII, presso gli uffici giudiziari militari con funzioni giudiziarie o di cancelleria, in applicazione dei Regi decreti-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, 27 ottobre 1937-XV, n. 2142, e successive modificazioni, ovvero di bandi e decreti Vicereali, emanati nell'Africa Orientale Italiana, e siano in possesso dei requisiti indicati nei menzionati Regi decreti-legge, possono essere iscritti, a loro domanda, col grado militare che essi gia' rivestono, nel corpo degli ufficiali in congedo della Giustizia militare, nel ruolo ordinario o in quello di riserva, secondo che abbiano l'eta' richiesta per l'ammissione, rispettivamente, nell'uno o nell'altro ruolo.

[2]La iscrizione nella categoria magistrati e' effettuata con grado non inferiore a quello di tenente, ancorche' l'ufficiale rivesta il grado di sottotenente, o il grado corrispondente, nelle predette Forze armate dello Stato.

Testo in vigore dal 8 agosto 1940 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-06;1040~art8 · fonte del testo