Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo Unico
[8]Le disposizioni di cui alla legge 18 agosto 1940-XVIII, n. 1196, sono estese ai cittadini divenuti invalidi e, in caso di morte, ai loro congiunti, per fatti ovunque avvenuti, dal 1° settembre 1939-XVII al 10 giugno 1940-XVIII, ad opera di Forze armate nazionali od estere, e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra, o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse.
[9]L'estensione di cui alla presente legge riguarda anche i casi di morte e di invalidita', derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, comunque subiti all'estero, in occasione di guerra.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 11 dicembre 1941-XX
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI - DI REVEL
[14]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 30 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009
