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[1]Le norme relative a concessioni di pensione per danni di guerra, contenute nell'art. 69, terzo comma, del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, e successive disposizioni, sono modificate come segue:
[2]Per i cittadini divenuti invalidi e per le famiglie dei cittadini morti per fatti di guerra rimangono in vigore le norme dell'art. 4, lettere a) e b) del testo unico sul risarcimento dei danni di guerra, approvato can decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426.
[3]E' concessa pensione anche nei casi di morte e di invalidita' per malattie derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti subiti durante l'internamento in paese del nemico.
[4]Per il resto si applicano a tali pensioni le disposizioni vigenti sulle pensioni di guerra in quanto applicabili. Le pensioni stesse sono liquidate sul grado di soldato e la loro misura e' quella stabilita dalle tabelle D, H, L, annesse al R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491. Sono concessi anche gli assegni di superinvalidita', cumulo e supplementari con le norme che ne regolano la concessione ai militari non combattenti e loro congiunti.2
[5]Per la concessione nella misura intera a favore dei genitori, collaterali ed avi e' necessario che il richiedente abbia subito la perdita dei necessari mezzi di sussistenza, e per la concessione in misura ridotta che abbia subito una notevole diminuzione di essi.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299
2Il D.Lgs. Luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La norma contenuta nell'art. 1 - 4° comma della legge 18 agosto 1940, n. 1196, e successive modificazioni, per quanto riguarda il trattamento economico spettante per fatto di guerra, si applica anche ai casi verificatisi anteriormente al 1° settembre 1939".
Testo in vigore dal 1 giugno 1946 al 16 dicembre 2009
