Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 agosto 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La domanda per la liquidazione del risarcimento deve essere prodotta al Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra) entro i termini previsti dall'art. 59 del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, e successive disposizioni. Per le pensioni dirette i termini decorrono dalla data dell'evento dannoso.
Testo in vigore dal 31 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
