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Entro un anno dalla data di scadenza del primo premio rimasto insoluto, l'ente assicuratore ai cui danni fosse avvenuta la distrazione, ha diritto di ottenere che l'ente distraente si adoperi affinche' l'assicurazione distratta rimanga in vigore, utilizzando a tale scopo il premio o i premi da esso incassati. Qualora l'assicurato non consenta alla stipulazione o alla continuazione dell'assicurazione presso l'ente che ha subito la distrazione, l'ente distraente e' passibile di una pena pecuniaria non inferiore all'importo del premio del primo anno incassato dallo stesso ente distraente per il capitale assicurato distratto, al netto della quota ceduta all'Istituto nazionale delle assicurazioni nei casi di cessione legale.
Testo in vigore dal 10 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
