Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. 121 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Contemporaneamente alla proposta di assicurazione gli enti assicuratori devono far dichiarare al contraente mediante apposito questionario: a) se egli abbia in corso od in attesa di perfezionamento altre assicurazioni sulla vita; b) se abbia sottoscritto altre proposte di assicurazione sulla propria vita negli ultimi sei mesi; c) se con l'assicurazione proposta egli non intenda sostituire alcune delle assicurazioni in corso; d) se egli non abbia tralasciato di pagarne i premi entro gli ultimi nove mesi precedenti la data della proposta.
tolto: La proposta puo' essere accettata solo quando la risposta al questionario sia nettamente tale da escludere una distrazione.
tolto: Il contraente e' responsabile dei danni che possono derivare all'Istituto assicuratore dalle dichiarazioni da lui rese, qualora queste non risultino conformi a verita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-06-03;761~art9 · fonte del testo