Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. 105 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Entro un anno dalla data di scadenza del primo premio rimasto insoluto, l'ente assicuratore ai cui danni fosse avvenuta la distrazione, ha diritto di ottenere che l'ente distraente si adoperi affinche' l'assicurazione distratta rimanga in vigore, utilizzando a tale scopo il premio o i premi da esso incassati. Qualora l'assicurato non consenta alla stipulazione o alla continuazione dell'assicurazione presso l'ente che ha subito la distrazione, l'ente distraente e' passibile di una pena pecuniaria non inferiore all'importo del premio del primo anno incassato dallo stesso ente distraente per il capitale assicurato distratto, al netto della quota ceduta all'Istituto nazionale delle assicurazioni nei casi di cessione legale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-06-03;761~art10 · fonte del testo