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[1]I provvedimenti demandati dalla presente legge al Ministero delle corporazioni, sono emanati previo parere di una Commissione istituita con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in seno alla Corporazione della previdenza e del credito. Tale Commissione, presieduta da uno dei rappresentanti del Partito Nazionale Fascista in seno alla Corporazione stessa, e' composta di due membri designati dalla Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici, di un membro designato dalla Federazione nazionale fascista degli agenti di assicurazione, e di un membro designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, scelti tra i consiglieri, effettivi o aggregati, appartenenti alla Corporazione della previdenza e del credito.

[2]Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero delle corporazioni.

Testo in vigore dal 10 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-06-03;761~art13 · fonte del testo