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Il decreto del Ministro per le corporazioni contro il quale non sia proposto appello e quello definitivo della Corte d'appello di Roma sono eseguibili:
- a)nel Regno a cura dell'Intendenza di finanza con l'osservanza del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639;
- b)in Libia a cura del direttore degli affari di finanza del Governo con l'osservanza delle disposizioni del decreto 17 maggio 1937-XV, n. 1326, relativo alla procedura coattiva per la riscossione delle tasse sugli affari e di altri proventi;
- c)nell'Africa Orientale Italiana a cura del direttore degli affari economici e finanziari dei singoli Governi, con l'osservanza delle disposizioni del decreto del Governato dell'Eritrea 20 febbraio 1922, n. 3887, contenente istruzioni per l'applicazione della tassa sugli affari in Eritrea.
Testo in vigore dal 10 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
