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[1]A tutti gli organi addetti al servizio esterno o interno degli enti autorizzati all'esercizio dell'assicurazione sulla vita umana, nel Regno d'Italia, nel territori dell'Africa Italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo ed agli agenti ed intermediari di assicurazione sulla vita, di qualsiasi categoria, e' vietato di abbuonare direttamente o indirettamente all'assicurato o ai contraenti dell'assicurazione, integralmente o in parte la provvigione di acquisto.

[2]E' vietato agli assicuratori di concedere, direttamente o indirettamente, a favore dell'assicurato o dei contraenti della assicurazione, abbuoni per l'acquisizione di assicurazioni sulla vita.

[3]Sono del pari vietati gli abbuoni anche se fatti sotto forma di doni, di merci od oggetti, salvo che si tratti di doni di irrilevante valore.

Testo in vigore dal 10 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-06-03;761~art2 · fonte del testo