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[1]Nel primo anno di assicurazione, a partire dal 1943, e' fatto divieto agli enti assicuratori di liquidare a favore degli organi produttori piu' dei sette decimi della provvigione di acquisto; i restanti tre decimi sono liquidati nel secondo anno di assicurazione, commisurando in ogni caso la liquidazione alle rate di premio incassate.

[2]Per l'anno 1941, tale proporzione sara' rispettivamente di nove decimi e di un decimo, nel 1942 di otto decimi e di due decimi.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 gennaio 1941

Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1940 al 5 gennaio 1941. 3 parole tolte, 4 parole aggiunte in 2 capoversi.

Nel primo anno di assicurazione, a partire dal tolto: 1942 aggiunto: 1943, e' fatto divieto agli enti assicuratori di liquidare a favore degli organi produttori piu' dei sette decimi della provvigione aggiunto: di acquisto; i restanti tre decimi sono liquidati nel secondo anno di assicurazione, commisurando in ogni caso la liquidazione alle rate di premio incassate.

Per l'anno tolto: 1940 aggiunto: 1941, tale proporzione sara' rispettivamente di nove decimi e di un decimo, nel tolto: 1941 aggiunto: 1942 di otto decimi e di due decimi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-06-03;761~art3 · fonte del testo