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[1]Nel primo anno di assicurazione, a partire dal 1943, e' fatto divieto agli enti assicuratori di liquidare a favore degli organi produttori piu' dei sette decimi della provvigione di acquisto; i restanti tre decimi sono liquidati nel secondo anno di assicurazione, commisurando in ogni caso la liquidazione alle rate di premio incassate.
[2]Per l'anno 1941, tale proporzione sara' rispettivamente di nove decimi e di un decimo, nel 1942 di otto decimi e di due decimi.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
