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[1]Sono escluse dal frazionamento di cui all'articolo precedente le provvigioni di acquisto che non superino complessivamente per lo stesso affare il 40 per cento del premio di primo anno, o che si riferiscano in cifra assoluta a contratti di importi non superiori alle L. 10.000 nonche' quelle relativo ad assicurazioni a premio unico, ad assicurazioni collettive e popolari e ad assicurazioni a carattere speciale, come quelle combinate con sottoscrizioni a titoli statali, o ad altre forme straordinarie.

[2]Per l'anno 1940 il limite citato di L. 10.000 sara' di L. 20.000 e per l'anno 1941 di L. 15.000.

Testo in vigore dal 10 luglio 1940 al 5 gennaio 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-06-03;761~art4 · fonte del testo