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[1]La provvigione di acquisto che l'Istituto nazionale delle assicurazioni deve corrispondere alle imprese private sulle quote ad esso cedute a norma dell'art. 24 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e' dall'Istituto liquidata integralmente nel primo anno alle imprese, ma queste, sulle polizze che fossero stornate nel secondo anno (escluse quelle di cui al precedente art. 4) sono tenute a restituire all'Istituto, all'atto dello storno, il 15 per cento delle provvigioni percepite, commisurato al pro rata dei premi stornati del secondo anno, trattenendo la differenza a rimborso delle spese fisse di acquisizione sostenute.
[2]Per la produzione dell'anno 1940 tale percentuale e' limitata al 5 per cento mentre per quella del 1941 e' stabilita nel 10 per cento.
Testo in vigore dal 10 luglio 1940 al 5 gennaio 1941
