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[1]Agli enti assicuratori e' fatto obbligo di non ammettere ne' effettuare distrazioni di assicurazioni sulla vita e di cooperare vicendevolmente per impedirle.
[2]Sussiste atto di distrazione:
- a)quando siano state emesse sulla vita della stessa persona entro il periodo di sei mesi due polizze da due diversi enti assicuratori e venga perfezionata soltanto la polizza emessa dall'ente che, in ordine di tempo, e' stato il secondo ad effettuare la visita medica dell'assicurando, e, qualora si tratti di assicurazione senza visita medica, dall'ente che ha ottenuto la firma della relativa proposta dopo l'altra impresa;
- b)quando venga sospeso il pagamento dei premi di una polizza di assicurazione sulla vita e, nei sei mesi che precedono o nei nove mesi che seguono la scadenza del primo premio rimasto insoluto, venga conclusa presso un'altra impresa una nuova assicurazione sulla vita della stessa persona.
[3]In ogni caso se la seconda assicurazione e' fatta per un importo diverso da quello della prima si ha distrazione per l'importo inferiore.
[4]La riattivazione di una polizza entro due anni dalla scadenza del primo premio rimasto insoluto non costituisce distrazione a danno di altro ente ai quale l'assicurato abbia nel frattempo presentato altra proposta e col quale abbia stipulato altro contratto.
Testo in vigore dal 10 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
