Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L'Amministrazione, a favore della quale, alla stessa data, sia stata pronunciata decisione di condanna passa fa in giudicato, ma non ancora completamente eseguita, provvede di ufficio, su conforme avviso del procuratore generale della Corte dei conti, a rinunciare alla riscossione del suo credito, ove risulti trattasi di condanna che non sia stata pronunciata per dolo o colpa grave. La riscossione del credito resta sospesa fino a quando non e' definita la procedura prevista dal presente comma. Nel caso in cui l'Amministrazione non rinunci al proprio credito, l'interessato entro trenta giorni dal primo atto di esecuzione posto in essere nei suoi confronti, puo' ricorrere nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 25 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; se si tratta di decisione di condanna pronunziata da giudice diverso dalla Corte dei conti, l'interpretazione della sentenza, al fine di stabilire se sussiste dolo o colpa grave, spetta al giudice di merito che emise la sentenza di condanna. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborso di somme gia' introitate dall'Erario.

Testo vigente dal 23 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1833~art8 · fonte del testo