Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti degli enti la liquidazione dei quali e' affidata all'Ufficio istituito con l'art. 1 debbono presentare al Ministro per il tesoro la propria domanda di riconoscimento di crediti, e le istanze per rivendicazioni o restituzioni di cose entro il termine ((perentorio)) di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2. Le domande presentate nei termini prescritti alle precedenti gestioni di liquidazione, conservano tutti i loro effetti.

Testo vigente dal 24 marzo 1995

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 268/1990

    Questione inammissibile
    25 maggio 1990

    La questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9, legge 4 dicembre 1956, n. 1404, in riferimento all'art. 3 Cost., va dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto riproposta dal medesimo giudice "a quo", nel corso dello stesso procedimento, muovendo dall'interpretazione esclusa dalla Corte con pronuncia interpretativa di rigetto. - S. n. 693/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 137 cost. · Art. 8 Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale

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  • Ordinanza n. 781/1988

    Questione infondata
    7 luglio 1988

    Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 8 dicembre 1956 n. 1404 ("Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e, comunque, interessanti la finanza statale"), sollevate, in riferimento all'art. 24 Cost., dal Pre…

    Art. 24 cost. · Art. 8 Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale · Art. 9 Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale

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  • Sentenza n. 693/1988

    Questione infondata
    23 giugno 1988

    ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE E MESSA IN LIQUIDAZIONE - CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI Il procedimento amministrativo previsto per il riconoscimento dei crediti nei confronti degli enti pubblici posti in liquidazione, non impedisce ai creditori di avvalersi delle ordinarie vie giudiziarie indipendentemente dall'esperimento del procedimento amministrativo predetto. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 4.12.1956, n. 1404, in riferimento all'art.3 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 8 Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale · Art. 9 Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 24 marzo 1995

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1956 al 24 marzo 1995. 1 parola aggiunta.

… di crediti, e le istanze per rivendicazioni o restituzioni di cose entro il termine aggiunto: perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui agli articoli …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1404~art8 · fonte del testo