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Per le cessioni e le importazioni delle imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 12 tonnellate, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dall'articolo 7 della presente legge, l'imposta del valore aggiunto e' dovuta nella misura del 18 per cento.

Testo in vigore dal 20 marzo 1976 al 27 maggio 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-03-06;51~art15 · fonte su Normattiva