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Per le cessioni e le importazioni delle imbarcazioni e dei natanti da diporto cosi' come definiti dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 19 per cento.

Testo in vigore dal 13 luglio 1991 al 29 luglio 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-03-06;51~art15 · fonte su Normattiva