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In relazione alla garanzia prestata ai sensi dell'articolo 4, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte degli enti locali alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo preventivo di esclusione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvedera' ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.

Testo in vigore dal 5 giugno 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-05-30;574~art5 · fonte del testo