Art. 6
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Il limite di impegno a carico del Ministero dei lavori pubblici per far fronte alle esigenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 e' fissato in lire 3 miliardi per ognuno degli anni finanziari 1965 e 1966, in aggiunta ai normali stanziamenti annui previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589. Le annualita' occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal citato articolo 2, saranno stanziate negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1965 e lino all'anno 2000. Le somme indicate nel primo comma del presente articolo sono attribuite per lire 2 miliardi ai territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni e per lire 1 miliardo ai rimanenti territori.
Testo in vigore dal 5 giugno 1965 al 22 dicembre 2008
