Dopo il quarto comma dell'articolo 5 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e' aggiunto il seguente: "Le aree ed i limiti di tempo, entro i quali l'ENI deve effettuare la prospezione estensiva di cui al presente articolo nel sottofondo marino situato al di fuori della linea isobatica dei 200 metri, nell'ambito della piattaforma continentale italiana, sono determinati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato con propri decreti, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la marina mercantile, per le partecipazioni statali e per le poste e telecomunicazioni, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi. Entro gli stessi termini indicati nei suddetti decreti l'ENI provvedera' agli adempimenti previsti nell'articolo 6". All'articolo 6 della predetta legge 21 luglio 1967, n. 613, le parole "Entro i termini indicati nel penultimo comma dell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "Entro i termini indicati nel quarto comma e nei decreti di cui al quinto comma dell'articolo 5".

Testo vigente dal 28 luglio 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-06-04;443~artunico · fonte del testo