Le attivita', di cui al secondo comma dell'articolo precedente, si sviluppano nelle seguenti fasi:

  • 1)prospezione consistente in rilievi superficiali estesa a tutto il sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale italiana e volta ad accertarne le caratteristiche geo-minerarie;
  • 2)prospezione analoga alla precedente ma in zona delimitata, consentita con carattere di non esclusivita';
  • 3)ricerca esclusiva in zona avente configurazione ed estensione obbligata, consistente in tutte le operazioni volte al rinvenimento di giacimenti, ivi comprese le perforazioni meccaniche;
  • 4)coltivazione esclusiva in area compresa nell'ambito del permesso di ricerca e volta allo sfruttamento del giacimento rinvenuto. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625)). La fase di cui al punto 2) non ha carattere di obbligatorieta' e puo' essere consentita sia antecedentemente che contemporaneamente alle fasi 3) e 4); la fase di cui al punto 3) e' obbligatoria per il passaggio alla fase della coltivazione, di cui al punto 4).

Testo vigente dal 29 dicembre 1996

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 21/1968

    Parametro
    17 aprile 1968

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale proposte dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 14, lett. h, 20, prima parte, 33, 36 e 43 del suo Statuto, nonché dalla Regione sarda in riferimento agli artt. 3, lett. d, m, p, 4, lett. a, e, f, e 6 del suo Statuto, e in ordine alla legge 21 luglio 1967, n. 613, che regola le ricerche e coltivazioni degli id…

    Art. 3 Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi · Art. 2 Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi · Art. 43 Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi · Art. 45 Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 dicembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1967 al 29 dicembre 1996. 21 parole tolte, 10 parole aggiunte.

4) coltivazione esclusiva in area compresa nell'ambito del permesso di ricerca e volta allo sfruttamento del giacimento rinvenuto. tolto: La fase di cui al punto 1) ha carattere di priorita' assoluta: essa e' riservata, in temporanea esclusiva, all'Ente nazionale idrocarburi aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 625. La fase di cui al punto 2) non ha carattere di obbligatorieta' e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art3 · fonte del testo