Art. 10 — Consiglio dei direttori di laboratorio
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Il consiglio dei direttori di laboratorio e' composto dal direttore dell'Istituto che lo presiede, dai direttori di laboratorio e dal capo dei servizi amministrativi e del personale. Il presidente del consiglio dei direttori di laboratorio puo' invitare a partecipare con parere consultivo alle adunanze, in relazione agli argomenti da trattare, i direttori dei servizi e, inoltre, su richiesta di uno o piu' membri del consiglio, esperti anche esterni. Il consiglio dei direttori di laboratorio:
- 1)esamina il consuntivo dell'attivita' dell'Istituto sulla base delle relazioni presentate, con le modalita' dell'articolo 15, dai direttori di laboratorio;
- 2)formula proposte:
- a)sul programma dell'attivita' dell'Istituto in base alle proposte dei consigli di laboratorio;
- b)sulla ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico, per le carriere tecniche tra i singoli laboratori e servizi generali;
- c)sul piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica;
- 3)esprime parere:
- a)sul coordinamento dell'attivita' dei laboratori e dei servizi generali;
- b)sulla nomina dei direttori di reparto proposti dal consiglio del laboratorio interessato;
- 4)designa ai fini della composizione del comitato amministrativo un direttore di laboratorio per ciascuno dei seguenti gruppi:
- a)discipline mediche e biologiche;
- b)discipline chimiche e farmaceutiche;
- c)discipline fisiche e tecnologiche;
- 5)esprime parere e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti e in tutti quei casi in cui il presidente lo richieda. Il consiglio dei direttori di laboratorio si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese su convocazione del proprio presidente e in via straordinaria su richiesta di almeno la meta' dei direttori di laboratorio. L'ordine del giorno e il verbale delle sedute del consiglio dei direttori di laboratorio sono resi pubblici nell'ambito dell'Istituto.
Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 7 agosto 2012
