Art. 20 — Contratti con ditte estere
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Quando per l'urgenza o per le condizioni di mercato sorga la necessita' di assicurare all'istituto forniture da ditte estere, il contratto potra' essere stipulato a trattativa privata, anche per importi superiori al limite di cui al secondo comma dell'articolo 19, previo parere vincolante del comitato amministrativo. Le aperture di credito per le spese conseguenti ai contratti di cui al presente articolo sono disposte dal direttore dell'Istituto con autorizzazione motivata che tien luogo anche dell'approvazione prevista dall'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, mediante ordini di accreditamento a favore del capo dei servizi amministrativi e del personale o a funzionari della carriera direttiva amministrativa con qualifica di primo dirigente.
Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 7 agosto 2012
