Art. 6 — Organi collegiali ed individuali
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Sono organi direttivi collegiali dell'Istituto: il comitato amministrativo; il consiglio dei direttori di laboratorio; i consigli di laboratorio. Sono organi direttivi individuali: il direttore dell'Istituto; i direttori di laboratorio; il capo dei servizi amministrativi e del personale; il direttore della biblioteca; i direttori dei servizi tecnici; i direttori di reparto. Presso ogni laboratorio o servizio e' istituita una assemblea di laboratorio o servizio con i compiti di cui all'articolo 12 della presente legge. Presso l'Istituto e' istituito un comitato scientifico con le funzioni di cui all'articolo 13.
Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 7 agosto 2012
