Il primo comma dell'articolo 49 del testo unico n. 361 del 1957, modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1981, n. 349, e' sostituito dal seguente: "I militari delle Forze armate nonche' gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio".
Testo vigente dal 26 agosto 1991
