Art. 2 (Atto di Ginevra)
(1) [Denominazioni di origine e indicazioni geografiche] Il presente atto si applica a: (i.) qualsiasi denominazione protetta nella parte contraente di origine costituita dal nome di una zona geografica o contenente questo nome, o un'altra denominazione notoriamente riferita a tale zona utilizzata per designare un prodotto che ne e' originario, nel caso in cui la qualita' o i caratteri del prodotto sono dovuti esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico, inteso come insieme di fattori naturali e umani, e che ha conferito al prodotto la sua reputazione; nonche' (ii.) qualsiasi indicazione protetta nella parte contraente di origine costituita dal nome di una zona geografica o contenente questo nome, o un'altra indicazione notoriamente riferita a tale zona, che identifica un prodotto come originario di quella zona geografica, nel caso in cui una data qualita', reputazione o altri caratteri specifici del prodotto sono essenzialmente attribuibili all'origine geografica. (2) [Zone geografiche di origine possibili] Una zona geografica di origine come descritta al paragrafo 1 puo' comprendere l'intero territorio della parte contraente di origine o una regione, una localita' o un luogo della parte contraente di origine. Cio' non esclude l'applicazione del presente atto a una zona geografica di origine, come descritta al paragrafo 1, consistente in una zona geografica transfrontaliera o parte di essa.
Testo vigente dal 5 febbraio 2026
