Salvo quanto previsto dagli articoli 29, comma 1, e 34, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Resta ferma l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera c), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
Testo vigente dal 4 novembre 2017
