Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 274/2009

    Ha colpito questo articolo
    29 ottobre 2009

    È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. ed assorbito l'ulteriore profilo di censura, l'art. 443, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude che l'imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente, emesse nel corso del giudizio abbreviato. Il giudizio abbreviato si fonda sulla libera accettazione, da parte dell'imputato, di limitazioni a diritti e facoltà, quale contropartita al trattamento premiale sul piano sanzionatorio: tra tali limitazioni rientrano quelle all'appello che, per essere costituzionalmente compatibili, debbono essere basate su criteri razionali. Nella specie, appare irrazionale e lesivo del diritto di difesa che l'imputato possa dolersi nel merito della condanna per un reato bagatellare alla sola pena della multa e non possa, invece, appellare l'assoluzione per vizio totale di mente, anche se relativa ad un reato di particolare gravità, considerato che questo tipo di sentenza assolutoria non ha valenza pienamente liberatoria, postula l'accertamento della sussistenza del fatto di reato, della sua riferibilità all'imputato e dell'assenza di cause di giustificazione e può comportare conseguenze pregiudizievoli sul piano giuridico, come l'applicazione di una misura di sicurezza. >-V. citata, sentenza n. 85/2008, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 593, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui esclude che l'imputato possa appellare le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio ordinario. >-Sulle caratteristiche del giudizio abbreviato v., citate, sentenze n. 298/2008, n. 26/2007, n. 288/1997, n. 98/1994, n. 363/1991. >-Sulle misure di sicurezza applicabili all'imputato assolto per vizio di mente e socialmente pericoloso v., citata, sentenza n. 253/2003.

    Art. 2 Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento

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  • Sentenza n. 320/2007

    Ha colpito questo articolo
    20 luglio 2007

    È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 111, secondo comma, Cost., ed assorbiti gli ulteriori profili di censura, l'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui, modificando l'art. 443, comma 1, cod. proc. pen., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato. Come già affermato nella sent. n. 26 del 2007, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge nella parte in cui rimuoveva il potere di appello del PM contro le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio ordinario, anche la norma in oggetto racchiude una dissimmetria radicale fra i poteri delle parti necessarie del processo penale, poiché, a differenza dell'imputato, che rimane abilitato ad appellare le sentenze che affermino la sua responsabilità, il pubblico ministero viene totalmente privato del simmetrico potere di proporre doglianze di merito avverso la pronuncia che disattenda in modo integrale la pretesa punitiva, senza che tale ablazione possa venir giustificata dall'obiettivo di assicurare una maggiore celerità nella definizione dei processi svoltisi in primo grado con il rito abbreviato, considerato, altresì, che il valore della ragionevole durata del processo va contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali e non può essere perseguito attraverso la totale soppressione di rilevanti facoltà di una sola delle parti. - La incostituzionalità dell'art. 1 della stessa legge n. 46 del 2006 è stata pronunciata con sentenza n. 26/2007, citata. - Sul giudizio abbreviato v., citate, sentenze n. 442/1994, n. 92/1992 n. 363 e n. 81/1991, n. 183 e n. 66/1990 e ordinanze n. 165/2003, n. 347/2002, n. 421/2001, n. 33/1998 e n. 305/1992. - Sul fatto che il valore costituzionale della ragionevole durata del processo debba essere contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali v., citate, ex plurimis , sentenza n. 219/2004, ordinanze n. 420 e n. 418/2004.

    Art. 443 c.p.p. · Art. 2 Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento · Art. 10 Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento

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  • Ordinanza n. 348/2008

    Altra decisione
    23 ottobre 2008

    Deve essere ordinata la restituzione al giudice remittente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10 della stessa legge, censurati, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 111 e 112 Cost., i primi nella parte in cui non consentono al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, e il secondo ove prevede l'immediata applicabilità di tale regime ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della novella. Successivamente alle ordinanze di rimessione, la sentenza n. 26 del 2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della citata legge, nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva, e dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della riforma sia dichiarato inammissibile; inoltre, la sentenza n. 320 del 2007 ha dichiarato incostituzionale l'art. 2 oggi censurato, nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato, e l'art. 10, comma 2, che prevede che sia dichiarato inammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della riforma. Conseguentemente, appare necessario un nuovo esame della rilevanza delle questioni nei giudizi a quibus . -V., citate, sentenze n. 320 e n. 26/2007.

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 111 cost. · Art. 112 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;46~art2 · fonte su Normattiva