Al comma 1 dell'articolo 576 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo periodo, le parole: «, con il mezzo previsto per il pubblico ministero,» sono soppresse;
  • b)al secondo periodo, le parole: «Con lo stesso mezzo e negli stessi casi puo» sono sostituite dalle seguenti: «La parte civile puo' altresi».

Testo vigente dal 22 febbraio 2006

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 226/2008

    Questione inammissibile
    20 giugno 2008

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 576 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui esclude che la parte civile possa proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato. Le questioni sono state sollevate sulla base di una premessa interpretativa - quella secondo cui la riforma delle impugnazioni del 2006 avrebbe soppresso, per la parte civile, il potere di appello - non imposta dal diritto vivente, sicché i rimettenti hanno omesso di sperimentare adeguate soluzioni ermeneutiche - peraltro affermate dalla giurisprudenza di legittimità - idonee a rendere le disposizioni censurate esenti dai prospettati dubbi di legittimità. - In senso analogo, v. la citata ordinanza n. 32/2007. - Sull'obbligo, per il giudice, di sperimentare la possibilità di interpretazioni conformi a Costituzione, v. le citate ordinanze n. 35/2006, n. 381/2005 e n. 279/2003, n. 3/2008.

    Art. 576 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 154/2008

    Questione inammissibile
    16 maggio 2008

    riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alle Corti d'appello di Roma, di Lecce e di Bologna, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e degli artt. 1…

    Art. 593 c.p.p. · Art. 576 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 155/2008

    Questione inammissibile
    16 maggio 2008

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 576 cod. proc. pen, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, anche in relazione all'art. 593 dello stesso codice di rito, nonché del citato art. 6, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost., nella parte in cui escluderebbero, in capo alla parte civile, il potere di proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato. Infatti, non appare incontestata la premessa interpretativa da cui prendono le mosse i rimettenti, ossia che la riforma del 2006 avrebbe soppresso il potere di appello della parte civile, posto che non sussiste, allo stato, un "diritto vivente" conforme a tale premessa, potendosi ravvisare, invece, anche una diversa soluzione ermeneutica idonea a soddisfare il petitum dei rimettenti. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni proposte senza una preventiva verifica della possibilità di altre opzioni interpretative, v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 35/2006, n. 381/2005, n. 279/2003. - Su questione analoga v., citate, ordinanze n. 3/2008 e n. 32/2007.

    Art. 576 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;46~art6 · fonte su Normattiva