All'articolo 294 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale";
- b)al comma 1, dopo le parole: "custodia cautelare". sono aggiunte le altre: "in carcere" ed il secondo periodo e' abrogato;
- c)dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-bis. Se la persona e' sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. 1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare";
- d)nel comma 3, le parole: "con riferimento alla custodia cautelare" sono soppresse;
- e)il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non puo' precedere l'interrogatorio del giudice".
Testo vigente dal 8 agosto 1995
