All'articolo 294 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale";
  • b)al comma 1, dopo le parole: "custodia cautelare". sono aggiunte le altre: "in carcere" ed il secondo periodo e' abrogato;
  • c)dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-bis. Se la persona e' sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. 1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare";
  • d)nel comma 3, le parole: "con riferimento alla custodia cautelare" sono soppresse;
  • e)il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non puo' precedere l'interrogatorio del giudice".

Testo vigente dal 8 agosto 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-08-08;332~art11 · fonte su Normattiva