Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali
Art. 2 — Spettacoli o manifestazioni vietati
All'articolo 544-quater, primo comma, del codice penale, le parole: «la multa da 3.000 a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «la multa da 15.000 a 30.000 euro».
Testo vigente dal 16 giugno 2025
