L'articolo 187 del codice penale militare di pace e' sostituito dal seguente: "Art. 187 - (Circostanze aggravanti). - Nella ipotesi di cui all'articolo precedente la pena puo' essere aumentata se il superiore offeso e' il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto".

Testo vigente dal 3 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-11-26;689~art2 · fonte su Normattiva