L'articolo 190 del codice penale militare di pace e' sostituito dal seguente: "Art. 190 - (Circostanze aggravanti). - Le pene stabilite dall'articolo precedente sono aumentate:

  • 1)se la minaccia e' usata per costringere il superiore a compiere un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero per influire comunque sul superiore;
  • 2)se il superiore offeso e' il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto;
  • 3)se la minaccia e' grave o ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale. Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre anni a quindici anni".

Testo vigente dal 3 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-11-26;689~art4 · fonte su Normattiva