L'articolo 195 del codice penale militare di pace e' sostituito dal seguente: "Art. 195 - (Violenza contro un inferiore). - Il militare, che usa violenza contro un inferiore, e' punito con la reclusione militare da uno a tre anni. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea puo' essere aumentata".

Testo vigente dal 3 dicembre 1985

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1985-11-26;689~art5 · fonte su Normattiva