L'articolo 195 del codice penale militare di pace e' sostituito dal seguente: "Art. 195 - (Violenza contro un inferiore). - Il militare, che usa violenza contro un inferiore, e' punito con la reclusione militare da uno a tre anni. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea puo' essere aumentata".
Testo vigente dal 3 dicembre 1985
