Dopo l'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente: "Art. 30-bis (Provvedimenti e reclami in materia di permessi). - Prima di pronunciarsi sull'istanza di permesso, l'autorita' competente deve assumere informazioni sulla sussistenza dei motivi addotti, a mezzo delle autorita' di pubblica sicurezza, anche del luogo in cui l'istante chiede di recarsi. La decisione sull'istanza e' adottata con provvedimento motivato. Il provvedimento e' comunicato immediatamente senza formalita', anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all'interessato, i quali, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, possono proporre reclamo, se il provvedimento e' stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza, o, se il provvedimento e' stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte di appello. La sezione di sorveglianza o la corte di appello, assunte, se del caso, sommarie informazioni, provvede entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo dandone immediata comunicazione ai sensi del comma precedente. Il magistrato di sorveglianza, o il presidente della corte d'appello, non fa parte del collegio che decide sul reclamo avverso il provvedimento da lui emesso. Quando per effetto della disposizione contenuta nel precedente comma non e' possibile comporre la sezione di sorveglianza con i magistrati di sorveglianza del distretto, si procede all'integrazione della sezione ai sensi dell'articolo 68, terzo e quarto comma. L'esecuzione del permesso e' sospesa sino alla scadenza del termine stabilito dal terzo comma e durante il procedimento previsto dal quarto comma, sino alla scadenza del termine ivi previsto. Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai permessi concessi ai sensi del primo comma dell'articolo 30. In tale caso e' obbligatoria la scorta. Il procuratore generale presso la corte d'appello e' informato dei permessi concessi e del relativo esito, con relazione trimestrale, degli organi che li hanno rilasciati".

Testo vigente dal 1 agosto 1977

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 337/1994

    Questione inammissibile
    22 luglio 1994

    La questione di legittimità costituzionale della disposizione indubbiata non può essere proposta sulla base di una interpretazione diversa da quella che il giudice 'a quò ha fatto propria ed ha già applicato. Perciò, la questione concernente l'inapplicabilità degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. (sul procedimento di sorveglianza) al reclamo proposto dal condannato in tema di permesso premio, va dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto il rimettente tribunale di sorveglianza - discostandosi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale - ha applicato i suddetti articoli nell'esame del reclamo sottopostogli; ne' è rilevante, anteriormente alla decisione del reclamo, il dubbio di incostituzionalità concernente la non esperibilità del ricorso per cassazione avverso tale decisione. (Manifesta inammissibilità della questione sollevata in riferimento agli artt. 13, 24, 27 e 111 Cost., e relativa all'art. 30-bis, commi terzo e quarto, l. 26 luglio 1975 n. 354, aggiunto dall'art. 2, l. 20 luglio 1977 n. 450). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 13 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1977-07-20;450~art2 · fonte su Normattiva