All'articolo 84 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari e' aggiunto il seguente comma: "Se l'acquisto di un diritto e' soggetto alla comunione dei beni fra coniugi, l'iscrizione nel libro fondiario deve in ogni caso essere domandata a questo titolo dal solo coniuge che ha effettuato l'acquisto, in favore di entrambi i coniugi, anche se si tratti di acquisto compiuto separatamente da uno di essi senza menzione della comunione".

Testo vigente dal 25 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;574~art3 · fonte su Normattiva