All'articolo 84 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari e' aggiunto il seguente comma: "Se l'acquisto di un diritto e' soggetto alla comunione dei beni fra coniugi, l'iscrizione nel libro fondiario deve in ogni caso essere domandata a questo titolo dal solo coniuge che ha effettuato l'acquisto, in favore di entrambi i coniugi, anche se si tratti di acquisto compiuto separatamente da uno di essi senza menzione della comunione".
Testo vigente dal 25 agosto 1977
