Dopo l'articolo 33 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari e' inserito il seguente articolo 33-bis: "Il diritto spettante ai coniugi in regime di comunione legale o convenzionale e' intavolato in forza dell'atto di acquisto, corredato, ove da esso non risulti il rapporto di coniugo, dell'estratto dell'atto di matrimonio o di altra idonea documentazione".

Testo vigente dal 25 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;574~art2 · fonte su Normattiva