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Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e commercio', di concerto con il Ministro per la difesa, possono essere istituite sezioni del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia per la prova di armi da fuoco portatili in altre localita' dove l'industria di dette armi assumesse una importanza particolare. Detto decreto deve stabilire che la spesa per l'impianto e per il funzionamento della sezione - in quanto non possa essere fronteggiata con le sue proprie entrate - e' a carico degli enti e delle associazioni che hanno preso l'iniziativa della sua istituzione e che hanno deliberato di contribuire al suo mantenimento. ((Il consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia puo' chiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le armi da fuoco portatili siano sottoposte a prova presso lo stabilimento di produzione, qualora l'impresa interessata disponga, e metta a esclusiva e completa disposizione del Banco o della sezione, di locali attrezzati, distinti dallo stabilimento di produzione, ritenuti idonei allo scopo a giudizio insindacabile del Banco o della sezione)). Il regolamento amministrativo e tecnico del Banco di prova deve essere sottoposto all'approvazione del Ministro per l'industria e commercio il quale provvede con suo decreto, previa intesa col Ministro per la difesa.

Testo in vigore dal 23 aprile 1968 al 6 gennaio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 aprile 1968

Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1960 al 23 aprile 1968. 73 parole aggiunte.

… l'iniziativa della sua istituzione e che hanno deliberato di contribuire al suo mantenimento. Il aggiunto: consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia puo' chiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le armi da fuoco portatili siano sottoposte a prova presso lo stabilimento di produzione, qualora l'impresa interessata disponga, e metta a esclusiva e completa disposizione del Banco o della sezione, di locali attrezzati, distinti dallo stabilimento di produzione, ritenuti idonei allo scopo a giudizio insindacabile del Banco o della sezione. Il regolamento amministrativo e tecnico del Banco di prova deve essere sottoposto all'approvazione del Ministro per l'industria e commercio il quale provvede con suo decreto, previa intesa col Ministro per la difesa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-02-23;186~art2 · fonte del testo