Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

Art. 7 — Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie

Ferma restando l'applicabilita' delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 1 e 2, chiunque trasgredisce ai divieti conseguenti alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'articolo 5 ed al comma 2 del presente articolo e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna per il reato di cui al comma 1 importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo non inferiore a due anni, ne' superiore a cinque anni.

Testo vigente dal 15 gennaio 2000

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urn:nir:stato:legge:1990-12-15;386~art7 · fonte su Normattiva