Modifiche al sistema penale

Art. 14 — Contestazione e notificazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1981 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →

La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' esse effettuata, con le modalita' previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e' obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti e' stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Testo in vigore dal 30 novembre 1981 al 1 gennaio 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 14, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 1087/2026

    19 gennaio 2026
    • SANZIONI AMMINISTRATIVE
    • APPLICAZIONE

    In tema di sanzioni amministrative, la notificazione del verbale di accertamento mediante consegna di unico esemplare al trasgressore deve considerarsi sanata per il raggiungimento del 50 <!-- pag. 51 --> relativo scopo - che è quello della conoscenza legale dell'atto volta all'utile predisposizione delle difese da parte del destinatario della contestazione - se il trasgressore rivesta la qualità di rappresentante del soggetto giuridico coobbligato in solido, pur in mancanza della menzione di tale qualifica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito che aveva ritenuto superflua la notificazione al Comune, in quanto il verbale era stato notificato al Sindaco).

    Art. 14 · Art. 156 c.p.c. · Art. 6 Modifiche al sistema penale

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 110/2026

    2 gennaio 2026
    • GIURISDIZIONE CIVILE
    • GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA

    L'opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, di cui all'art. 2-quater del d.l. n. 2 del 2006, appartiene alla giurisdizione ordinaria, tenuto conto che le ipotesi di giurisdizione esclusiva, in quanto norme eccezionali, sono soggette a interpretazione restrittiva e che la suddetta controversia non è riconducibile alla materia della "produzione di energia", di cui all'art. 133, lett. o, c.p.a., la quale non include attività relative alla immissione al consumo di energia già prodotta, né i procedimenti sanzionatori relativi ad illeciti amministrativi commessi nell'ambito in discorso.

    Art. 14 · Art. 133 c.p.a.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 2202/2025

    30 gennaio 2025
    • CIRCOLAZIONE STRADALE
    • SANZIONI

    (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione che aveva ritenuto giustificata la contestazione differita della violazione di cui all'art. 179 del codice della strada essendo stata accertata, rispetto alla data di controllo del mezzo, soltanto a seguito dell'esame dei dati del cronotachigrafo, rilevando che la violazione non poteva essere immediata riguardando non il conducente del mezzo presente durante il controllo ma altro, rimasto ignoto).

    Art. 14 · Art. 200 c.d.s. · Art. 201 c.d.s.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art14 · fonte su Normattiva