Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

Art. 8-bis — Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative

Nei casi previsti dall'articolo 1, se viene levato il protesto o effettuata la constatazione equivalente, il pubblico ufficiale trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il prefetto viene direttamente informato dal trattario. Nei casi previsti dall'articolo 2, il trattario da' comunicazione del mancato pagamento al pubblico ufficiale che deve levare il protesto o effettuare la constatazione equivalente; il pubblico ufficiale, se non e' stato effettuato il pagamento dell'assegno nel termine previsto dall'articolo 8, trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il trattario, decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 8, informa direttamente il prefetto territorialmente competente. Entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa il prefetto notifica all'interessato gli estremi della violazione a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'interessato risiede all'estero il termine per la notifica e' di trecentosessanta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla notifica, puo' presentare scritti difensivi e documenti. Il prefetto, dopo aver valutato le deduzioni presentate, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, ovvero emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. Si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, in quanto compatibili.

Testo vigente dal 15 gennaio 2000

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 52/2015

    Questione inammissibile
    26 marzo 2015

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 8, 8- bis e 9- bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, come modificati dal d.lgs. n. 507 del 1999, nel combinato disposto con gli artt. 1829 cod. civ., 32 e 50 del r.d. n. 1736 del 1933, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25 e 41 Cost., nella parte in cui prevedono che, in caso di mancato pagamento di un assegno bancario per difetto di provvista, la banca comunichi l'avvio delle procedure di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni e di segnalazione alla centrale di allarme interbancaria («CAI»), anche laddove il traente abbia provveduto al pagamento del titolo di credito ed il beneficiario non abbia avviato alcuna iniziativa per il recupero del credito. Infatti, in riferimento alla asserita violazione dell'art. 3 Cost., l'ordinanza di rimessione non contiene indicazioni sufficienti ad una completa ricostruzione della fattispecie a quo , necessaria al fine di valutare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale. Inoltre, il rimettente, in ordine alla ravvisata lesione degli altri parametri evocati, non dedica una puntuale motivazione alla delibazione della non manifesta infondatezza per ogni dubbio proposto in riferimento a ciascuno di essi. Pertanto, la denuncia della loro violazione rimane del tutto generica ed apodittica. - Sull'inammissibilità per invocazione apodittica e generica dei parametri, v. le citate pronunce: sentenze nn. 243/2014, 141/2012 e 21/2012; ordinanze nn. 261/2012, 216/2012, 181/2012, 174/2012, 65/2012, 60/2012 e 48/2012.

    Art. 1829 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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  • Ordinanza n. 50/2011

    Questione inammissibile
    11 febbraio 2011

    È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8- bis e 9- bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), nella parte in cui non prevedono che il procedimento amministrativo sanzionatorio di cui all'art. 8- bis , nei confronti del traente che abbia emesso un assegno senza provvista, debba essere preceduto dalla comunicazione al medesimo del preavviso di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, ai sensi dell'art. 9- bis , anche nell'ipotesi in cui egli sia il rappresentante della persona giuridica venuto a cessare dalle sue funzioni nel periodo intercorrente tra l'emissione dell'assegno e la scadenza per il pagamento. L'ordinanza di rimessione, infatti, oltre ad essere carente in ordine alla descrizione della fattispecie, si basa su di una parziale ed erronea ricostruzione del quadro normativo di riferimento, non tenendo presente che quest'ultimo non permette in alcun modo di affermare che la comunicazione in oggetto non debba essere fatta all' ex amministratore o che tale omissione non abbia conseguenze sulla legittimità del provvedimento impugnato. Sull'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale prospettata con parziale ed erronea ricostruzione del quadro normativo di riferimento, v., tra le altre, le ordinanze nn. 251 e 242 del 2010.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 8-bis Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari · Art. 9-bis Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

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  • Ordinanza n. 77/2010

    Questione infondata
    26 febbraio 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8- bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'art. 33 del d.lgs. n. 507 del 1999, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 113 Cost., in quanto prevede che, nel procedimento per l'adozione dell'ordinanza prefettizia di applicazione delle sanzioni a seguito dell'emissione di assegni bancari senza autorizzazione o privi di provvista, le deduzioni presentate dall'interessato successivamente alla contestazione della condotta illecita siano valutate dal Prefetto e non da altra autorità. Infatti, con riferimento all'art. 113 Cost., il rimettente trascura del tutto di chiarire in che modo la norma oggetto dell'incidente di costituzionalità si porrebbe in contrasto con l'indicato parametro. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost., il petitum formulato nell'ordinanza di rimessione è oscuro e, comunque, esulante dai poteri della Corte, attesa la funzione creativa dell'intervento ad essa demandato. Nel senso dell'incomparabilità tra le procedure sanzionatorie previste dalla legge n. 689 del 1981 e quelle contemplate dall'art. 8- bis della legge n. 386 del 1990, dovuta alle numerose peculiarità che rispettivamente le differenziano, sicché l'una non può essere posta come termine di paragone dell'altra, v., da ultimo, le citate decisioni: sentenza n. 132/2009 e ordinanze nn. 344/2008 e 405/2007.

    Art. 3 cost. · Art. 113 cost. · Art. 24 cost. · Art. 8-bis Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-12-15;386~art8bis · fonte su Normattiva