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Il primo comma dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Il personale del Corpo equipaggi militari marittimi e' diviso nelle seguenti categorie:
- 1)nocchieri;
- 2)specialisti delle telecomunicazioni e scoperta;
- 3)cannonieri;
- 4)tecnici di armi
- 5)elettrotecnici;
- 6)tecnici di macchine;
- 7)fuochisti;
- 8)palombari;
- 9)incursori;
- 10)specialisti del servizio amministrativo e logistico;
- 11)nocchieri di porto;
- 12)marinai".
Testo in vigore dal 20 luglio 1965 al 9 ottobre 2010
