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Il primo comma dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Il personale del Corpo equipaggi militari marittimi e' diviso nelle seguenti categorie:

  • 1)nocchieri;
  • 2)specialisti delle telecomunicazioni e scoperta;
  • 3)cannonieri;
  • 4)tecnici di armi
  • 5)elettrotecnici;
  • 6)tecnici di macchine;
  • 7)fuochisti;
  • 8)palombari;
  • 9)incursori;
  • 10)specialisti del servizio amministrativo e logistico;
  • 11)nocchieri di porto;
  • 12)marinai".

Testo in vigore dal 20 luglio 1965 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-06-26;813~art2 · fonte del testo