Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 1965 al 9 ottobre 2010. 138 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: All'art. 56 sono apportate le seguenti modifiche:
tolto: a) in tutto l'articolo la dizione "Comandante superiore del Corpo reale equipaggi marittimi" e sostituita dalla seguente: "Direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi";
tolto: b) nel primo comma le parole "Comando superiore del Corpo reale equipaggi marittimi" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero difesa-Marina"
tolto: c) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Per l'avanzamento dei militari delle categorie tecnici di macchine, fuochisti, specialisti del servizio amministrativo e logistico, nocchieri di porto, un capitano di vascello e un capitano di fregata o di corvetta sono sostituiti rispettivamente da ufficiali superiori del genio navale (per i tecnici di macchine e i fuochisti), medici o del commissariato (per i militari della categoria specialisti del servizio amministrativo e logistico, in relazione alla specialita' di appartenenza) e delle capitanerie di porto (per i nocchieri di porto)".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-06-26;813~art4 · fonte del testo