Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 1965 al 9 ottobre 2010. 60 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il quarto e il quinto comma dell'articolo 25 sono sostituiti dai seguenti: "Le reclute in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, se fisicamente idonee, sono classificate "marinaio D.". Gli arruolati L. e D. che non possono essere ammessi a seguire i corsi allievi ufficiali di complemento sono (classificati nelle categorie e specialita' piu' affini agli studi compiuti".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-06-26;813~art3 · fonte del testo